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della COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI CAPODISTRIA
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
La Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria (in seguito CAN) è la Comunità autogestita comunale della nazionalità istituita dagli appartenenti alla Comunità nazionale italiana del comune di Capodistria.
Art. 2
La CAN di Capodistria opera per realizzare i diritti specifici della nazionalità italiana, garantiti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia, dalle leggi e dagli atti fondamentali degli organi della comunità d'autonomia locale per l'attuazione delle proprie esigenze ed interessi e per la partecipazione organizzata negli affari pubblici degli appartenenti alla comunità nazionale italiana nel comune di Capodistria.
Art. 3
La CAN di Capodistria è persona di diritto pubblico, con facoltà di possedere, acquisire e disporre di proprietà e di istituire, fondare e cofondare organizzazioni ed enti pubblici.
Art. 4
Il nome della CAN di Capodistria è: “COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA di CAPODISTRIA - SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER.
Art. 5
La CAN di Capodistria ha sede a Capodistria, Via Fronte di Liberazione 10 .
Art. 6
La CAN di Capodistria ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare con la scritta bilingue "Comunità autogestita della nazionalità italiana - Capodistria - Samoupravna skupnost italijanske narodnosti - Koper".
II. ORGANI DELLA CAN DI CAPODISTRIA
Art. 7
Gli organi della CAN di Capodistria sono:
IL CONSIGLIO
Art. 8
L' organo supremo della CAN di Capodistria è il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria.
Art. 9
Il Consiglio della CAN di Capodistria è composto da 9 (nove) membri.
Art. 10
I consiglieri della CAN di Capodistria vengono eletti dagli appartenenti alla Comunità nazionale italiana con voto diretto a scrutinio segreto. Il diritto di voto e di venire eletti membri al Consiglio della CAN di Capodistria spetta agli appartenenti alla comunità nazionale italiana che hanno il diritto di voto e risultano iscritti negli elenchi elettorali particolari dei cittadini appartenenti alla comunità nazionale italiana del comune di Capodistria. Le elezioni al consiglio della CAN di Capodistria si effettuano di regola contemporaneamente alle elezioni degli organi delle comunità d'autonomia locale. A tal fine si applicano con il criterio di opportunità le disposizioni della legge sulle elezioni locali.
Art.10 a
I consiglieri non possono fare parte del Comitato dei garanti o del servizio professionale della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria.
Art. 11
I membri del consiglio della CAN di Capodistria hanno un mandato di 4 (quattro) anni.
Art. 12
Il Consiglio ha le seguenti competenze e compiti:
Art. 13
Il consiglio è deliberativo se alla seduta sono presenti almeno 5 (cinque) consiglieri.Le delibere sono valide se vengono approvate da almeno 5 (cinque) consiglieri, se non vengono richieste maggioranze più qualificate, ovvero qualora il regolamento di procedura del Consiglio della CAN non stabilisca diversamente.
Art. 14
Il Consiglio approva lo statuto della CAN di Capodistria con una maggioranza dei 2/3 dei membri del consiglio.
Art. 14 a
Le riunioni del consiglio vengono convocate di regola ogni due mesi e comunque non meno di 5 volte all'anno.
IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Art. 15
Il consiglio elegge tra i suoi consiglieri, con voto palese o segreto, il presidente il vicepresidente ed il membro aggiunto alla Presidenza del Consiglio con la maggioranza assoluta di voto dei membri del consiglio.
Art. 16
Il mandato del presidente, del vicepresidente e del membro aggiunto alla presidenza ha la durata di 4 (quattro) anni.
Art. 17
Il mandato del presidente, del vicepresidente e del membro aggiunto alla presidenza del consiglio cessa :
-con lo scadere del termine di cui all'art.16;
-in base a dimissioni inoltrate al consiglio e da questi accettate;
-in base a delibera sulla revoca del mandato approvata dal consiglio con la maggioranza assoluta di voto dei membri del consiglio.
Art. 18
Il presidente del consiglio:
Art. 19
Il presidente del consiglio convoca le riunioni del consiglio:
Art. 20
I consiglieri ai seggi specifici della nazionalità al consiglio comunale vengono obbligatoriamente invitati a presenziare alle riunioni del consiglio.Altri membri esterni possono essere invitati a presenziare ai lavori qualora il consiglio ne rilevi l’opportunità in riferimento a problematiche di interesse specifico.
Art. 21
Il vicepresidente del consiglio:
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Art. 22
La presidenza del consiglio è composta dal presidente, dal vicepresidente e dal membro aggiunto alla presidenza del consiglio.
Art. 23
La presidenza del Consiglio svolge i seguenti compiti e funzioni:
La Presidenza segue e cura l’ operato dei rappresentanti della CAN e, più in generale, della Comunità Nazionale Italiana:
La Presidenza della CAN è tenuta ad informare regolarmente della propria attività il Consiglio che può richiedere la verifica e la messa in votazione delle decisioni accolte dalla Presidenza.La Presidenza si riunisce di regola due volte al mese.Le riunioni della Presidenza vengono verbalizzate ed i relativi verbali sono a disposizione dei membri del Consiglio.
Art. 24
La presidenza del consiglio approva le proprie delibere all'unanimità.
Art. 25
Qualora la presidenza del consiglio non si trovi unanime sulle decisioni da approvare, spetta al consiglio deliberare in merito.
IL COMITATO DEI GARANTI
Art. 26
Il comitato dei garanti è composto da tre membri esterni al consiglio. Il comitato dei garanti esercita le seguenti competenze:
Art. 27
Il presidente che guida e coordina il lavoro del comitato dei garanti , viene eletto dal consiglio a maggioranza assoluta.
Art. 28
Il comitato può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o per motivi di reale necessità la convocazione del consiglio della CAN di Capodistria. Il presidente del consiglio è tenuto a convocare il consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui gli è stato trasmesso sollecito scritto da parte del comitato.
III. COLLEGAMENTO DELLA CAN DI CAPODISTRIA ALLA CAN COSTIERA
Art. 29
La CAN di Capodistria, insieme alle CAN di Isola e Pirano, costituiscono la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana nella Repubblica di Slovenia, in base alle disposizioni della legge sulle Comunità autogestite delle nazionalità che derivano dal presente statuto.
Art. 30
Il consiglio della CAN di Capodistria nomina nel consiglio della CAN costiera 3 (tre) consiglieri che hanno un mandato di 4 (quattro) anni.
Art. 31
Il consiglio della CAN di Capodistria delibera sulla nomina e sulla revoca dei consiglieri nella CAN COSTIERA con la maggioranza assoluta dei voti dei membri del consiglio della CAN di Capodistria.
Art. 32
Il consiglio della CAN di Capodistria dà il consenso allo statuto della CAN COSTIERA con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri del consiglio della CAN di Capodistria.
IV. INFORMAZIONE ED EDITORIA
Art. 33
Ai fini della realizzazione degli interessi particolari della Comunità Nazionale Italiana, per la divulgazione e la promozione delle attività della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana pubblica il periodico informativo denominato “Foglio d’informazione” del quale è editore.
Art.34
“Il foglio d’informazione” ha un redattore responsabile che viene nominato e revocato dal Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria.
Art.35
Il redattore responsabile risponde della realizzazione dell’indirizzo programmatico e della pubblicazione di tutte le informazioni.
Art.36
Il redattore responsabile deve conoscere attivamente la lingua italiana e deve essere professionalmente abilitato.
Art.37
Il redattore responsabile del “Foglio d’informazione” svolge anche la funzione di redazione.
Art. 38
I punti caratterizzanti dell’indirizzo programmatico del “Foglio d’informazione” sono:
V. IL SERVIZIO PROFESSIONALE
Art. 39
La Comunità ha un proprio servizio professionale che svolge i lavori professionali, amministrativi e finanziari per la CAN di Capodistria .Il segretario organizzativo è il responsabile del corretto funzionamento del Servizio professionale del quale operato risponde al Presidente del Consiglio della CAN, ai sensi della Delibera relativa alla “Sistematizzazione dei posti di lavoro - Compiti e mansioni del Servizio professionale”. Gli impiegati del Servizio professionale, ai sensi della Delibera relativa alla ”Sistematizzazione dei posti di lavoro - Compiti e mansioni del Servizio professionale”, sono tenuti a fornire la massima collaborazione ed impegno per la realizzazione di quanto previsto dal comma precedente e per l’adeguato ed efficiente funzionamento del Servizio professionale stesso, dei suoi compiti e mansioni, nonché di tutti gli organi della CAN.
Art. 40
Il servizio professionale viene finanziato dalle entrate finalizzate della CAN e da altre entrate realizzate dallo stesso.Il servizio professionale, d’intesa con la Presidenza della CAN, dispone ai sensi delle leggi vigenti, dei mezzi di cui al precedente comma che vengono definiti nel piano finanziario della CAN.Su Delibera del Consiglio della CAN, il Servizio professionale può svolgere lavori e servizi anche per altri soggetti della Comunità Nazionale Italiana che si finanziano in armonia con i finanziamenti pubblici, direttamente, o per tramite della CAN
VI. FINANZIAMENTO DELLA CAN DI CAPODISTRIA
Art. 41
I mezzi per le attività della CAN di Capodistria vengono assicurati in conformità alla legge dal bilancio del Comune Città di Capodistria, dai mezzi della comunità d'autonomia locale , dal bilancio della Repubblica di Slovenia e da altre fonti. La CAN di Capodistria può inoltre disporre di altre fonti di finanziamento derivanti dalle leggi della Repubblica di Slovenia, dagli accordi internazionali, dagli accordi di collaborazione con la nazione madre, da proprie attività economiche e da altre fonti.
VII. MODIFICHE DELLO STATUTO
Art. 42
La modifica dello statuto può venire proposta :
Art. 43
La proposta di cui all'art. 37 va inoltrata formalmente al consiglio della CAN di Capodistria che delibera in merito con una maggioranza necessaria di 2/3 (due terzi) dei voti dei membri del consiglio.
Art. 44
Qualora il consiglio abbia deliberato favorevolmente sulla proposta di procedere alla modifica dello statuto, nomina una commissione preposta alla stesura della proposta di modifica.
Art. 45
Il consiglio della CAN di Capodistria approva le modifiche allo statuto con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei membri del consiglio.
VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 46
Entro un mese dall'approvazione del presente statuto il consiglio della CAN di Capodistria accoglie il regolamento di procedura.
Art. 47
La CAN di Capodistria, i suoi organismi e le strutture succedono legalmente alla precedente Comunità autogestita della nazionalità italiana del comune di Capodistria e come tali ne ereditano tutti i diritti reali, i beni mobili ed immobili. Art.48 Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del consiglio della Comunità di Capodistria. Lo statuto entra in vigore all’atto dell’approvazione, subentrando a quello precedente, ovvero alla delibera statutaria provvisoria ed alle disposizioni aventi carattere transitorio.
Il Presidente del Consiglio della CAN
Alberto SCHERIANI