Regolamento di prodedura
I. Disposizioni generali
Art. 1 Con il presente regolamento di procedura viene disciplinato il lavoro del Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria (in seguito Consiglio) e vengono sanciti i diritti e gli obblighi dei suoi membri (in seguito: consiglieri).
Art. 2 Le riunioni del Consiglio sono di regola pubbliche. Si procede in seduta in parte o interamente segreta solamente se, per motivi di pubblica utilità, il Consiglio decida in tal senso, qualora lo preveda la legge, lo statuto stesso od altra normativa.
Art.3 Il Consiglio svolge i lavori nel corso delle riunioni ordinarie e straordinarie. La convocazione delle riunioni ordinarie avviene di regola ogni 2 mesi, di quelle straordinarie invece in casi d’urgenza.
II. Costituzione del Consiglio
Art.4 La prima riunione del Consiglio viene convocata entro il termine massimo di 1 mese successivamente alla sua elezione.
Art. 5 Il Consiglio procede alla propria costituzione eleggendo il proprio presidente, il vicepresidente ed il membro della presidenza.
Art.6 Il Consiglio si costituisce nel corso della sua prima riunione.
III. Diritti e obblighi dei consiglieri
Art.7 I diritti e gli obblighi dei consiglieri sono definiti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento di procedura.
Art.8 Ciascun consigliere ha I’obbligo di presenziare alle riunioni del consiglio. In caso di assenza od impedimento il consigliere è tenuto a informare della sua assenza giustificata il presidente del Consiglio, salvo qualora casi di forza maggiore glielo impediscano.
Art.9 Al singolo consigliere spetta un corrispettivo in denaro per la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio. Tale corrispettivo viene definito con apposita delibera del consiglio. Si ritiene che il singolo consigliere abbia presenziato alla riunione se è presente all’apertura dei lavori come pure se prende parte alle votazioni in merito a tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Art. 10 Ciascun consigliere ha il diritto di presentare mozioni, interpellanze e proposte volte a definire determinate questioni, ottenere chiarimenti e risposte, nonché ad adottare determinati provvedimenti. La mozione, I’interpellanza e la proposta vanno inoltrate per iscritto, ma possono venir presentate anche oralmente. Il presidente del Consiglio può richiedere che la mozione, I’interpellanza e la proposta presentate oralmente vengano inoltrate in forma scritta qualora il Consiglio ritenga che ciò sia necessario per motivi di chiarezza.
IV. Riunioni del Consiglio
Art. 11 II presidente del Consiglio provvede a convocare le riunioni del medesimo, come stabilito dallo statuto.
Art.12 L’ avviso di convocazione della riunione ordinaria del Consiglio, corredato dalla proposta dell’ordine del giorno e del materiale attinente alle singole questioni da trattare, viene inviato ai consiglieri almeno 7 giorni precedenti la data prevista per I’adunanza. In via eccezionale il presidente del Consiglio può convocare la riunione del medesimo anche entro termini di tempo più brevi, motivando però le ragioni di tale decisione. L’avviso di convocazione ed il materiale destinato alla singola riunione vengono inviati anche ai consiglieri comunali del seggio specifico ed al presidente del Comitato dei garanti.
Art. 13 La riunione del Consiglio viene presieduta dal presidente oppure dal vicepresidente.
Art. 14 I membri del Consiglio hanno il diritto ed il dovere di intervenire alle riunioni del Consiglio, di prendere parte ai lavori e di deliberare. La partecipazione dei consiglieri alle riunioni del Consiglio viene annotata, in seguito all’accertamento delle presenze, all’inizio della riunione, all’atto della verifica del quorum ed alla ripresa dei lavori dopo I’interruzione.
Art. 15 All’apertura della riunione il presidente comunica al Consiglio i nominativi dei consiglieri che hanno giustificato la propria assenza. Successivamente il presidente accerta il quorum. Il presidente informa il Consiglio delle persone invitate a presenziare alla riunione.
Art. 16 All’inizio della riunione il Consiglio approva I’ordine del giorno. Il Consiglio può decidere dell’estensione dell’ordine del giorno unicamente nel caso in cui tale necessità si sia verificata successivamente alla convocazione della riunione e se la questione in oggetto è di natura urgente.
Art. 17 Il primo punto dell’ordine del giorno di ciascuna riunione deve di regola prevedere I’approvazione del verbale della riunione precedente. Il singolo consigliere può presentare osservazioni in merito al verbale chiedendo di apportarvi le relative rettifiche o integrazioni. Il verbale viene approvato dal Consiglio.
Art. 18 Le singole questioni all’ordine del giorno vengono discusse secondo I’ordine stabilito. Il Consiglio ha la facoltà di modificare I’ordine di discussione dei singoli punti da trattare.
Art. 19 Le discussioni ovvero gli interventi possono vertere unicamente sulle questioni all’ordine del giorno. Nel caso in cui I’oratore non si attenga all’ordine del giorno il presidente del Consiglio lo invita a farlo. Se neppure dopo il secondo richiamo I’ oratore non si attiene all’ordine del giorno il presidente del Consiglio gli toglie la parola. Tale provvedimento può venir contestato dall’oratore. Della contestazione decide il Consiglio.
Art.20 Per le discussioni dei consiglieri e di altri partecipanti alla riunione non sono previsti limiti di tempo. Su proposta del presidente il Consiglio ha la facoltà di limitare ad un solo intervento la discussione del singolo relatore definendone anche la durata che non può comunque essere inferiore a cinque minuti e ad una sola replica della durata massima di tre minuti.
Art.21 Il presidente dà la parola al consigliere che desideri sollevare la mozione d’ordine relativa alla violazione del regolamento di procedura, alla violazione dell’ ordine del giorno oppure al modo di procedura non appena questi la richieda. Il presidente del Consiglio fornisce spiegazioni in ordine alla violazione del regolamento di procedura oppure all’ordine del giorno. Qualora il consigliere non accetti tale spiegazione la decisione spetta al Consiglio che delibera in merito senza ulteriore discussione. Nel caso il consigliere chieda la parola allo scopo di richiamare I’attenzione su un errore, oppure di rettificare un’affermazione che egli ritiene inesatta ed è stata perciò motivo di malinteso, oppure che richieda ulteriori spiegazioni, il presidente gli dà la parola non appena egli la richiede.
Art.22 Qualora la discussione richieda la redazione delle proposte di delibera oppure delle prese di posizione, la discussione viene interrotta per essere ripresa alla presentazione delle dette proposte.
Art. 23 Nel corso della riunione il presidente ha facoltà di interrompere i lavori del Consiglio stabilendo il momento in cui essa verrà ripresa. Il presidente del Consiglio interrompe i lavori qualora venga accertato il mancato quorum o se si rende necessaria una consultazione ed armonizzazione. Qualora l’interruzione avvenga in seguito al mancato quorum che non viene ristabilito neppure durante il proseguimento della riunione, il presidente del Consiglio dichiara chiusa la riunione. Nel caso in cui il Consiglio non abbia concluso la discussione in materia della singola questione sottoposta alla sua trattazione oppure se il Consiglio non desidera adottare decisioni in materia della detta questione durante la sessione in corso, la discussione oppure la decisione in merito vengono differite, su proposta del presidente, ad una delle riunioni successive. La seduta viene tolta all’esaurimento di tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Art.24 Il presidente del Consiglio mantiene I’ordine durante la riunione del Consiglio.
Art.25 Nessuno può intervenire nella discussione durante la riunione del Consiglio fintanto che il presidente non gli concede la facoltà di parlare. Il presidente del Consiglio assicura che I’oratore non venga disturbato durante il suo intervento. Il presidente del Consiglio è I’unico che abbia la facoltà di richiamare all’ordine oppure di interrompere il singolo oratore.
Art.26 In caso di violazione dell’ordine durante la riunione del Consiglio il presidente può adottare i seguenti provvedimenti:
- monito
- atto del togliere la parola
- allontanamento dalla riunione oppure da parte di essa.
Art.27 Il provvedimento di monito viene adottato qualora il singolo consigliere parli sebbene il presidente non gli abbia concesso la parola, se interrompe I’oratore, se viola I’ordine durante la riunione oppure se viola le disposizioni del presente regolamento di procedura.
Art.28 Al consigliere viene tolta la parola qualora egli, con il suo intervento durante la riunione, violi I’ordine e le disposizioni del presente regolamento di procedura e non ottemperi alle esortazioni del presidente neppure dopo due richiami.
Art.29 L’allontanamento del consigliere dalla riunione o da parte di essa ha luogo qualora egli, nonostante numerosi richiami all’ordine e sebbene gli sia tolta la parola, continui a violare l’ordine durante la riunione ostacolandone il normale proseguimento del lavoro.
Art.30 Il consigliere nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento di allontanamento dalla riunione o da parte di essa è tenuto ad abbandonare immediatamente I’aula. Il consigliere nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento di allontanamento dalla riunione o da parte di essa ha la facoltà di presentare, entro tre giorni, ricorso scritto indirizzandolo al Comitato dei garanti, il quale ne decide durante la prima riunione successiva. Tale ricorso non impedisce tuttavia I’attuazione del provvedimento.
Art. 31 Il presidente del Consiglio dispone I’allontanamento dall’aula, nella quale ha luogo la riunione, di qualsiasi altra persona che partecipa o assiste alla riunione qualora questa ne violi I’ordine. In caso di violazione grave il presidente del Consiglio ha la facoltà di disporre la preclusione della riunione al pubblico.
Art.32 Nel caso in cui il presidente del Consiglio non sia in grado di mantenere I’ordine durante la riunione ricorrendo a provvedimenti ordinari, egli ne dispone I’interruzione.
Art.33 La verifica del quorum ha luogo all’inizio della riunione come pure dopo ciascuna interruzione della medesima. La verifica del quorum può venir effettuato anche durante la riunione qualora il presidente del Consiglio rileva la necessità di verificarne il numero legale o lo proponga uno dei consiglieri.
Art.34 Il Consiglio approva le proprie decisioni con voto pubblico salvo nei casi in cui la legge o lo statuto non prevedano la votazione a scrutinio segreto. Si ricorre allo scrutinio segreto in occasione delle elezioni e degli esoneri qualora lo sancisca lo statuto.
Art.35 La votazione pubblica ha luogo per alzata di mano.
Art. 36 La votazione viene fatta per alzata di mano invitando i Consiglieri ad esprimersi in primo luogo sulle eventuali modifiche ed emendamenti, poi sulla proposta ed infine sulla proposta con gli emendamenti e le modifiche precedentemente accolte.
Art.37 Qualora il singolo consigliere contesti la procedura o I’accertamento dell’esito della votazione, questa può venir ripetuta. La contestazione può venir avanzata solamente alla proclamazione dell’esito della votazione. Il Consiglio decide la ripetizione della votazione, senza discussione, su proposta del consigliere che contesta la procedura o l’accertamento dell’esito della votazione o su proposta del presidente del Consiglio.
Art. 38 A conclusione di ciascuna votazione il presidente accerta e proclama l’esito della medesima.
Art.39 Il Consiglio nomina la commissione di tre membri per le votazioni a scrutinio segreto delle delibere tra i membri del Consiglio. La votazione segreta avviene tramite schede. Per ciascuna votazione vengono preparate 9 (nove) schede di uguali dimensioni, forma, colore, corredate dal timbro della Comunità.
Art.40 La scheda contempla la proposta in merito alla quale si delibera nonché I ‘espressione di voto “favorevole” e “contrario”. Si vota tracciando un cerchio attorno alla parola “favorevole” o alla parola “contrario”.
Art. 41 A conclusione della votazione la Commissione appositamente nominata dal Consiglio accerta I’esito del voto. L’accertamento dell’esito della votazione consiste nell’appurare:
- il numero delle schede consegnate
- il numero delle schede non valide
- il numero delle schede valide
- il numero di voti favorevoli, il numero di voti contrari e il numero di schede bianche.
- I’esito della votazione
A votazione ed accertamento del voto avvenuti, il presidente del Consiglio proclama il risultato della votazione.
V. Elezioni
Art.42 L’elezione del presidente, del vicepresidente e del membro della presidenza avviene per votazione segreta, che si attua distintamente per ogni carica tramite schede. Il Consiglio nomina tra i consiglieri una Commissione per le elezioni composta da tre membri. Per ogni elezione vengono preparate 9 (nove) schede di uguale dimensione, forma, colore e corredate dal timbro della Comunità. Le schede contemplano le proposte dei candidati preceduti da un numero progressivo. La votazione viene fatta cerchiando il numero progressivo che precede il nome del candidato prescelto. A conclusione della votazione, la Commissione appositamente nominata dal Consiglio accerta I’esito del voto. L’ accertamento dell’esito della votazione consiste nell’appurare:
- il numero di schede consegnate
- il numero di schede non valide
- il numero di schede valide
- il numero dei voti ottenuto da ciascun candidato
- quale candidato è stato eletto.
Il Consiglio proclama il risultato delle elezioni.
Art.43 Del lavoro svolto nel corso della singola riunione del Consiglio viene redatto un verbale. Il verbale contiene i dati in merito alla partecipazione alla riunione, i dati principali sul lavoro svolto nel corso della medesima, le proposte messe al voto e le deliberazioni approvate. Alla copia archiviata del verbale va allegata copia del materiale discusso durante la riunione. Il verbale viene sottoposto all’approvazione del Consiglio alla riunione successiva.
VI. Pubblicità dei lavori
Art.44 Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, salvo nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto. La pubblicità dei lavori del Consiglio viene garantita attraverso la presenza alle sue riunioni degli esponenti dei mezzi di informazione.
Art.45 Agli esponenti dei mezzi di informazione pubblici vengono messi a disposizione tutti i materiali in discussione nel corso della riunione del Consiglio.
VII. Disposizioni transitorie e finali
Art.46 Il presente regolamento di procedura entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio.
Capodistria 7 ottobre 2006
Il Presidente Alberto Scheriani
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