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Decreto sul bilinguismo del CC di Capodistria

Visto l’articolo 167 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino uff. n. 9/95 e 37/97)

P R O M U L G O

 

IL DECRETO SULL’ATTUAZIONE PUBBLICA DEL BILINGUISMO NEI TERRITORI NAZIONALMENTE MISTI
 
 
N.: M353-612/97 Capodistria, 12 giugno 1998
Sindaco del Comune citta di Capodistria F.to Irena Fister
In ottemperanza degli articoli , 113 e 27, in armonia con l’articolo 7, e visto il consenso acquisito in virtu del IV alinea del primo Comma dell’articolo 97 dello Statuto del Comune citta di Capodistria, il Consiglio comunale del Comune citta di Capodistria, nella propria seduta dell’11 giugno 1998, ha approvato il

DECRETO SULL’ATTUAZIONE PUBBLICA DEL BILINGUISMO NEI TERRITORI NAZIONALMENTE MISTI

Articolo 1 (disposizioni introduttive) Richiamandosi alle disposizioni dello Statuto del Comune citta di Capodistria il presente Decreto regola l’attuazione dei principi statutari inerenti al bilinguismo in pubblico e nei contatti col pubblico, riportando disposizioni dettagliate ad integrazione dei principi di massima previsti dallo Statuto in materia del bilinguismo nelle scritte e nelle manifestazioni pubbliche, e definendo le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto nonché di quelle statutarie riguardanti direttamente le questioni del bilinguismo. In conformita dello Statuto del Comune citta di Capodistria il territorio nazionalmente misto comprende tutti i circondari territoriali (CT) compresi nelle circoscrizioni degli abitati di Ankaran-Ancarano, Barizoni-Barisoni, Bertoki-Bertocchi, Bošamarin-Bossamarino, Cerej-Cerei, Hrvatini-Crevatini, Kampel-Campel, Kolomban-Colombano, Prade, Premančan-Premanzano, Šalara-Salara, Škocjan-San Canziano nonché il circondario territoriale n. 243 (parte dell’abitato di Spodnje Škofije-area di Valmarin). Articolo 2 (concetto della scritta bilingue) Si ritiene scritta bilingue quella redatta in lingue slovena ed italiana, con caratteri di uguale forma e dimensioni; la realizzazione grafica puo essere diversa in ciascuna delle due lingue, ma deve occupare uguale spazio e non deve far si che il testo in una delle due lingue sia in posizione subordinata a quello nell’altra. Chi ordina la collocazione od espone una scritta pubblica per la quale vige l’obbligo della dicitura in entrambe le lingue, e tenuto a provvedere alla traduzione in lingua italiana o slovena che sia corretta per quanto attiene all’aspetto linguistico e dei contenuti. Articolo 3 (definizione degli altri termini presenti nel decreto) Ai sensi del presente decreto si ritiene che:

  1. la scritta, la pubblicazione o l’avviso sia “bilingue”, ovvero in lingue slovena ed italiana, sia nel caso in cui il testo in oggetto sia redatto nelle due lingue ed adeguatamente composto sulla medesima comunicazione, oppure quando le versioni in ciascuna delle due lingue siano esposte nel medesimo luogo, in armonia con l’articolo 2;
  2. il “modulo” sia il testo prestampato della domanda, della richiesta, dell’avviso o di qualsiasi altro documento destinato agli utenti non identificabili in anticipo, nei contatti con le persone giuridiche di diritto pubblico, con i prestatori dei servizi pubblici e con altri detentori di pubbliche deleghe, come pure con banche ed assicurazioni, i quali vi scrivono solamente le proprie generalita e le proprie richieste specifiche; un modulo si ritiene bilingue se il testo prestampato sia redatto in entrambe le lingue, adeguatamente composto con la traduzione di ciascuna parte del testo ove sia previsto l’inserimento dei suddetti dati da parte dell’utente;
  3. la “persona giuridica di diritto pubblico” sia lo stato, la comunita locale od altra comunita autogestita ovvero il rispettivo organo; la presente disposizione si applica in senso conforme anche in caso di direzioni, fondi o agenzie, titolari di pubbliche deleghe conferitegli dallo stato o dalla comunita locale.

Articolo 4 (traduzione della ditta) Nella denominazione della ditta di una societa commerciale non si traducono la componente aggiuntiva – sigla – ed i nomi contenuti nella medesima. In caso di esposizione in luogo pubblico della ditta e obbligatoria la traduzione dell’indicazione dell’attivita e della natura giuridica ovvero l’indicazione dell’imprenditore autonomo (designazione “s.p.”) Le disposizioni del presente articolo si applicano in senso conforme anche per gli istituti, le cooperative e soggetti non economici, registrati per l’esercizio di una determinata attivita. Articolo 5 (definizione della nozione di scritta pubblica) Sono scritte pubbliche le scritte ritenute tali dal presente decreto in base al loro contenuto, ai soggetti che le espongono ed a seconda di altre componenti. Le scritte pubbliche possono avere carattere permanente o temporaneo. Le scritte pubbliche devono essere bilingui. Articolo 6 (concetto di scritta pubblica permanente) Si ritengono scritte pubbliche permanenti – indipendentemente dalla realizzazione tecnica e dalla durata dell’esposizione – le seguenti scritte:

  1. designazione della ditta, pubblicata dalla persona fisica o giuridica, registrata per l’esercizio di una determinata attivita, all’ingresso nei propri locali d’esercizio; la medesima regola si applica anche in caso di esposizione della natura giuridica della singola unita facente parte dell’impresa nonché dell’oggetto di attivita esposto nei relativi locali d’esercizio;
  2. esposizione di orari d’esercizio ovvero di apertura nei locali adibiti a rivendite, alla ristorazione, alla prestazione di servizi e simili, nonché nelle banche, assicurazioni ed altri istituti finanziari, nei locali d’esercizio delle persone giuridiche di diritto pubblico e presso i prestatori di servizi pubblici statali e locali;
  3. l’esposizione di tariffari nelle banche, nelle assicurazioni ed in altre istituzioni finanziarie, nei locali d’esercizio delle persone giuridiche di diritto pubblico e presso I prestatori di servizi pubblici statali e locali;
  4. tutte le scritte figuranti sulle insegne e tabelle stradali, sulla segnaletica stradale esplicativa, sulle tabelle recanti i nomi delle vie, ed inoltre, le scritte esposte nelle stazioni e nelle fermate dei mezzi di trasporto pubblici (degli autobus, dei tassi, ferroviarie, marittime e simili) come pure all’interno dei veicoli adibiti al trasporto pubblico urbano, fatti salvi i nomi delle localita che non rientrino nei territori nazionalmente misti;
  5. altre scritte permanenti esposte nei locali destinati ai contatti col pubblico ed usati dalle persone giuridiche di diritto pubblico nonché da prestatori di servizi pubblici di rilevanza economica statali o locali, nei locali adibiti all’assistenza sanitaria pubblica o privata, negli edifici pubblici a carattere sociale, culturale e sportivo nonché nelle banche e nelle assicurazioni.

Sono ritenute scritte pubbliche permanenti anche tutte quelle scritte che le persone giuridiche e fisiche, registrate per l’esercizio di qualsiasi tipo di attivita, affiggono od espongono, qualora le suddette scritte si riferiscano all’attivita in oggetto e che siano visibili dai luoghi pubblici, mentre la relativa realizzazione tecnica o l’affissione sia tale da poter rimanere in uso per lunghi periodi di tempo senza subire alterazioni a seguito dell’usura. Articolo 7 (nozione di scritta pubblica provvisoria) Sono ritenute scritte pubbliche provvisorie:

  1. le scritte ovvero gli avvisi affissi sugli albi ed in altri luoghi pubblici dalle persone giuridiche di diritto pubblico, dai prestatori di servizi pubblici e dalle associazioni con sede nei territori nazionalmente misti;
  2. gli avvisi in luoghi pubblici che pubblicizzano eventi che si svolgono nei territori nazionalmente misti, indipendentemente dalla localita in cui ha sede ovvero domicilio la persona che ne aveva ordinato la pubblicazione;
  3. avvisi relativi alle condizioni d’esercizio, esposti nelle vetrine di esposizione od affissione degli esercizi che prestano servizi vari quali quelli di ristorazione, commercio, bancari, assicurativi ed altri servizi finanziari;
  4. altre scritte provvisorie nei locali di cui al IV alinea del primo comma dell’articolo 6.

Articolo 8 (bilinguismo alle manifestazioni pubbliche) E’ d’obbligo l’uso di entrambe le lingue:

  • nel corso delle celebrazioni a carattere solenne, allestite in occasione delle festivita’ o ricorrenze;
  • durante i raduni di piu persone che si riuniscono al fine di discutere di una questione o di esprimere uno stato d’animo;
  • nel corso di una manifestazione pubblica di massa, durante la quale si esprime uno stato d’animo a sostegno di una qualsiasi questione di pubblico interesse, quando chi organizza o partecipa all’organizzazione di una simile manifestazione sia una persona giuridica di diritto pubblico, qualora l’invito ad una simile manifestazione venga esteso ad una cerchia di cittadini non individuabili in anticipo.

L’uso di entrambe le lingue e’ obbligatorio nell’allocuzione introduttiva o nel discorso di apertura come pure per gli annunci delle singole parti della manifestazione, che devono essere uguagliati nelle due lingue per quanto attiene ai contenuti. Nel caso in cui durante la manifestazione siano pronunciati piu discorsi, almeno uno di essi deve essere nella lingua minoritaria rispetto al resto, quando invece il discorso e’ uno solo, una parte di esso deve venir pronunciata nella lingua non prevalente rispetto al resto della manifestazione. Durante le manifestazioni che non adempiono tutte le condizioni di cui al primo comma, ma anche durante gli eventi sportivi, culturali, d’intrattenimento ed altri a carattere pubblico, ove l’invito venga esteso all’intera cittadinanza, parte dell’allocuzione introduttiva ed almeno parte degli annunci devono essere in entrambe le lingue. Articolo 9 (interpretazione delle nozioni contenute nel presente decreto) L’interpretazione delle varie nozioni contenute nel presente decreto spetta all’ufficio comunale competente degli affari generali. Articolo 10 (controllo) Il controllo dell’esecuzione delle disposizioni di cui al presente decreto e’ affidato al servizio di vigilanza comunale. Articolo 11 (disposizioni relative alle sanzioni) La persona giuridica di diritto pubblico, l’ente pubblico od altra persona fisica o giuridica che eserciti un servizio pubblico ovvero una delega pubblica, vengono punite con l’ammenda pari a SIT 30.000,00 riscotibile sul luogo della contravvenzione, se :

  1. non rispondano in lingua slovena ed italiana alla domanda inoltrata in lingua italiana da un cittadino del Comune citta di Capodistria, del Comune di Isola o del Comune di Pirano, od alla espressa richiesta di un cittadino del Comune citta di Capodistria (primo alinea del primo comma dell’articolo 101 dello Statuto);
  2. nei contatti diretti con le parti omettano di proposito di usare cognomi e nomi originali degli appartenenti alla nazionalita italiana (secondo alinea del primo comma dell’articolo 101 dello Statuto);
  3. operando nel territorio nazionalmente misto, usino i moduli che non siano bilingui, destinati a persone non individuabili in anticipo (terzo alinea del primo comma dell’articolo 101 dello Statuto);
  4. nell’esercizio del proprio lavoro usino un timbro che non sia bilingue (articolo 109 dello Statuto);

Articolo 12 La persona giuridica o fisica che esponga o pubblichi una scritta pubblica in relazione alla propria attivita viene punita con l’ammenda pari a SIT 25.000,00 riscotibile sul luogo stesso della contravvenzione, se:

  1. il testo della scritta non sia uguagliato in entrambe le lingue (primo comma dell’articolo 2);
  2. non provveda ad una traduzione del testo che sia corretta per il suo aspetto linguistico e del contenuto (secondo comma dell’articolo 2);
  3. non garantisca il bilinguismo nel rispetto dei criteri di cui al primo alinea del primo comma dell’articolo 2);
  4. collochi una scritta non bilingue (secondo comma dell’articolo 5);

Articolo 13 L’organizzatore di una manifestazione pubblica viene punito con un’ammenda, riscotibile sul luogo stesso della contravvenzione,

  1. e pari a SIT 30.000, se durante la celebrazione, il raduno o la manifestazione pubblica che adempia le condizioni di cui al primo comma dell’articolo 8 non provveda all’uso di entrambe le lingue, come da disposizioni succitate ;
  2. e pari a SIT 20.000, se durante la predetta manifestazione non provveda affinché parte dell’allocuzione introduttiva ed almeno parte degli annunci siano in lingue italiana e slovena, come previsto dal terzo comma dell’art. 8;

Articolo 14 Alla persona responsabile della persona giuridica che commetta trasgressioni di cui al

  1. art. 11, oppure punto 1 dell’art. 13 viene comminata un’ammenda pari a SIT 10.000,00
  2. art. 12, viene comminata un’ammenda pari a SIT 8.000,00
  3. punto 2 del primo comma dell’art. 13, viene comminata l’ammenda di SIT 6.000,00 riscotibile sul luogo della contravvenzione.

Articolo 15 (misura preventiva) In caso di violazione del presente decreto, l’organo di cui all’articolo 10 puo disporre che la scritta pubblica non conforme a quanto stabilito dal presente decreto, sia rimossa entro il termine non superiore a 8 giorni. Qualora la persona nei cui confronti era stato emesso tale provvedimento non adempia al proprio obbligo entro i termini prescritti, l’organo competente ordina la rimozione della scritta contestata da effettuarsi a spese del trasgressore, ad opera di persone terze abilitate. Articolo 16 (disposizioni transitorie e finali) Il termine massimo entro cui va adempiuto l’obbligo di rendere conformi alle disposizioni del presente decreto le scritte permanenti esposte nei territori nazionalmente misti del comune di Capodistria e’ di sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo. Le scritte gia esistenti che siano difformi dalle disposizioni del presente decreto per quanto attiene alla corrispondenza della forma e delle dimensioni, ma anche dei contenuti delle versioni in lingua slovena ed in lingua italiana, devono adeguarsi ai dettami del presente decreto all’atto della prima sostituzione delle scritte od al massimo entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto. Articolo 17 Con l’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere valore il secondo alinea del primo comma dell’articolo1, 12, 13, 14 e 15, il quinto ed il sesto alinea del primo comma dell’articolo 28, il quinto, il sesto ed il settimo alinea del primo comma dell’articolo 29 nonché l’articolo 31 del Decreto sull’esposizione delle bandiere, sulle scritte bilingui e sullo aspetto esteriore degli abitati nel comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 3/85, 34/87 e 37/88). Articolo 18 Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Numero: M353-612/97 Capodistria, 11 giugno 1998
Presidente del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria F.to Lojze Perič

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