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venerdì, 26 Aprile, 2024
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Iscrizione nell'elenco elettorale

In conformità all’articolo 12 e all’ articolo 23 dello Statuto della Comunità autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria, alla Legge sull’ evidenza del diritto elettorale

(GU-RS, n. 98/2013 ZEVP 2, art. 9,11,12) e degli art. 24 e 25 della Legge sulla tutela dei dati personali (GU-RS, n. 86/2004 e 113/2005), nonché del relativo Regolamento della CAN sulla tutela dei dati personali, la Presidenza e il Consiglio della Comunità Autogestita della nazionalità Italiana di Capodistria, approvano il seguente

 

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO ELETTORALE DELLA COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI CAPODISTRIA

(in seguito CAN Capodistria)

 

Art. 1

La Commissione per la verifica delle condizioni per l’iscrizione nell’elenco elettorale della CAN di Capodistria (in seguito Commissione) è composta dal Presidente e da due membri nominati dalla Presidenza della CAN di Capodistria.

La Commissione viene nominata non prima di 60 giorni e non più tardi di 30 giorni dalla scadenza del mandato della Commissione uscente. La durata del mandato della Commissione è di 5 anni. In caso di dimissioni di uno dei membri, la Commissione deve essere nominata nuovamente entro e non oltre giorni sette (7).

 

Art. 2

Le competenze della Commissione sono stabilite dalla Legge sull’evidenza del diritto elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZEVP 2).

 

Art. 3

Le pratiche amministrative della Commissione vengono svolte da uno dei membri, o con delibera da un dipendente del servizio amministrativo della CAN di Capodistria.

 

Art. 4

A seconda delle esigenze la Commissione può proporre al Consiglio o alla Presidenza della CAN di Capodistria eventuali modifiche al presente Regolamento.

 

Art. 5

Come previsto dall’ articolo 12 comma 1 della Legge sull’evidenza elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZEVP 2), il cittadino della Repubblica di Slovenia che intende acquisire il diritto di voto in qualità di appartenente alla Comunità nazionale Italiana (richiedente) inoltra la richiesta alla Commissione tramite apposito modulo sul quale si dichiara, autocertificandosi, di essere di nazionalità italiana. Il procedimento di iscrizione deve essere libero e senza interferenze di alcun tipo sulla compilazione del modulo di iscrizione. Oltre al modulo, il richiedente deve presentare un documento personale valido e la documentazione comprovante i criteri di cui all’ articolo 12 comma 3 della Legge sull’evidenza elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZEVP 2).

 

Art. 6

In seguito alle richieste di iscrizione nell’elenco elettorale della CAN di Capodistria il Presidente convoca la Commissione per accertare le condizioni dei richiedenti relative al diritto di voto. La Commissione ha tempo da giorni uno (1) a giorni tre (3) lavorativi per riunirsi e deliberare in merito.

 

Art. 7

Il la certificazione dell’iscrizione del richiedente viene appurata dalla Commissione in base all’autocertificazione di cui all’articolo 5 del presente Regolamento e alla ulteriore documentazione comprovante i criteri di cui all’articolo 12. Comma 3 della Legge sull’ evidenza del diritto elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZEVP 2).

La Commissione è deliberativa se sono presenti almeno il Presidente e un (1) membro.

 

Art. 8

La Commissione redige un verbale, che è parte integrante del procedimento amministrativo, sulle conclusioni approvate e che viene inoltrato ai membri della stessa.

La verifica delle condizioni previste per legge e quindi la certificazione dell’iscrizione agli elenchi elettorali della CAN è valida con almeno due (2) voti a favore.

 

Art. 9

Qualora il richiedente soddisfi i requisiti, la Commissione inoltra il nominativo del richiedente

all’ Unità amministrativa di Capodistria, che procede all’ iscrizione negli elenchi elettorali particolari in base all’ articolo 9 comma 1 della Legge sull’evidenza del diritto elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZEVP 2).

Il richiedente che ottempera alle condizioni previste dalla Legge sull’evidenza del diritto elettorale riceverà il Certificato di iscrizione nell’ elenco elettorale della CAN per posta entro giorni tre (3) lavorativi.

Qualora il richiedente non soddisfi i criteri, la Commissione trasmetterà in tal senso una Delibera all’interessato, come stabilito dall’ articolo 12 comma 8 della Legge sull’evidenza del diritto elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZEVP 2) per posta entro giorni tre (3) lavorativi. Avverso quest’ultima è garantita la tutela giudiziaria come da articolo 7 comma 8 della Legge sull’ evidenza del diritto elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZEVP 2).

 

Art. 10

Nello svolgimento delle proprie mansioni la Commissione è autonoma nel rispetto del presente Regolamento, delle disposizioni di Legge sull’ evidenza del diritto elettorale, dello Statuto della CAN di Capodistria e delle relative Delibere.

 

Art. 11

L’esamina della singola richiesta, da parte della Commissione, si basa sulla documentazione presentata dal richiedente. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere, ove fosse necessario, ulteriori documenti comprovanti i criteri di cui all’articolo 12 comma 3 della Legge sull’ evidenza elettorale (GU-RS, n.98/2013 ZEVP 2).  

 

Art. 12

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 07/11/2022.

 

Capodistria, 07/11/2022,

 

Il Presidente

Fulvio Richter

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