Statuto
S T A T U T O
della COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI CAPODISTRIA
I. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 La Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria (in seguito CAN) è la Comunità autogestita comunale della nazionalità istituita dagli appartenenti alla Comunità nazionale italiana del comune di Capodistria. Art. 2 La CAN di Capodistria opera per realizzare i diritti specifici della nazionalità italiana, garantiti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia, dalle leggi e dagli atti fondamentali degli organi della comunità d’autonomia locale per l’attuazione delle proprie esigenze ed interessi e per la partecipazione organizzata negli affari pubblici degli appartenenti alla comunità nazionale italiana nel comune di Capodistria.
Art. 3 La CAN di Capodistria è persona di diritto pubblico, con facoltà di possedere, acquisire e disporre di proprietà e di istituire, fondare e cofondare organizzazioni ed enti pubblici.
Art. 4 Il nome della CAN di Capodistria è: “COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA di CAPODISTRIA – SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI KOPER.
Art. 5 La CAN di Capodistria ha sede a Capodistria, Via Fronte di Liberazione 10 .
Art. 6 La CAN di Capodistria ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare con la scritta bilingue “Comunità autogestita della nazionalità italiana – Capodistria – Samoupravna skupnost italijanske narodnosti – Koper”.
II. ORGANI DELLA CAN DI CAPODISTRIA
Art. 7 Gli organi della CAN di Capodistria sono:
-
il Consiglio
-
la Presidenza del Consiglio
-
il Presidente del Consiglio
-
il Comitato dei garanti
IL CONSIGLIO
Art. 8 L’ organo supremo della CAN di Capodistria è il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria.
Art. 9 Il Consiglio della CAN di Capodistria è composto da 9 (nove) membri.
Art. 10 I consiglieri della CAN di Capodistria vengono eletti dagli appartenenti alla Comunità nazionale italiana con voto diretto a scrutinio segreto. Il diritto di voto e di venire eletti membri al Consiglio della CAN di Capodistria spetta agli appartenenti alla comunità nazionale italiana che hanno il diritto di voto e risultano iscritti negli elenchi elettorali particolari dei cittadini appartenenti alla comunità nazionale italiana del comune di Capodistria. Le elezioni al consiglio della CAN di Capodistria si effettuano di regola contemporaneamente alle elezioni degli organi delle comunità d’autonomia locale. A tal fine si applicano con il criterio di opportunità le disposizioni della legge sulle elezioni locali.
Art.10 a I consiglieri non possono fare parte del Comitato dei garanti o del servizio professionale della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria.
Art. 11 I membri del consiglio della CAN di Capodistria hanno un mandato di 4 (quattro) anni.
Art. 12 Il Consiglio ha le seguenti competenze e compiti:
-
approva lo statuto della CAN di Capodistria;
-
emana il regolamento di procedura;
-
approva l’indirizzo programmatico della CAN di Capodistria;
-
approva i programmi di lavoro ed i piani finanziari annuali;
-
approva il bilancio consuntivo della CAN di Capodistria;
-
elegge il presidente, la presidenza ed il comitato dei garanti e delibera in merito alla revoca del mandato degli stessi;
-
delibera sulla costituzione di imprese economiche da parte della CAN di Capodistria e nomina i propri rappresentanti negli organismi di gestione delle stesse;
-
delibera sulla costituzione e cofondazione di organizzazioni, istituti ed enti pubblici da parte della CAN di Capodistria;
-
dà il consenso all’ approvazione dello statuto e alla nomina del direttore delle organizzazioni ed enti pubblici di sua costituzione e nomina i propri rappresentanti negli organismi di gestione degli stessi;
-
dà il proprio consenso all’approvazione degli statuti delle scuole elementari e degli asili con lingua d’insegnamento italiana;
-
dà il proprio consenso alla nomina dei direttori delle scuole elementari e degli asili con lingua d’insegnamento italiana;
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nomina i rappresentanti della nazionalità italiana nei consigli delle scuole elementari e degli asili;
-
collabora con i rappresentanti della comunità nazionale eletti negli organi della comunità d’autonomia locale in qualità di consiglieri al seggio specifico per la nazionalità nel consiglio comunale e negli altri organi della comunità d’autonomia locale in conformità della legge sulle CAN;
-
avanza alla comunità d’autonomia locale proposte, iniziative, pareri sulle questioni relative alla situazione della comunità nazionale, ai sui diritti specifici ed alla conservazione delle caratteristiche di zone nazionalmente miste;
-
nomina la commissione per la stesura dell’elenco elettorale particolare degli appartenenti alla nazionalità italiana;
-
nomina la commissione elettorale per l’elezione dei consiglieri nel Consiglio della CAN di Capodistria;
-
stabilisce indirizzi, contenuti e modalità di rapporto, collaborazione ed associazione con organizzazioni, della comunità nazionale italiana e con altre organizzazioni;
-
delibera su questioni di pertinenza del consiglio;
-
emana comunicati, tratta e discute rispetto a richieste , mozioni ed interpellanze degli organi della comunità d’autonomia locale, degli appartenenti alla comunità nazionale e delle sue organizzazioni ed istituzioni;
-
in conformità con lo statuto elegge gli organismi di lavoro e nomina i funzionari della comunità autogestita della nazionalità;
-
controlla l’operato degli organismi della CAN di Capodistria e del suo servizio professionale;
-
assolve altre attribuzioni in conformità allo statuto.
Art. 13 Il consiglio è deliberativo se alla seduta sono presenti almeno 5 (cinque) consiglieri.Le delibere sono valide se vengono approvate da almeno 5 (cinque) consiglieri, se non vengono richieste maggioranze più qualificate, ovvero qualora il regolamento di procedura del Consiglio della CAN non stabilisca diversamente.
Art. 14 Il Consiglio approva lo statuto della CAN di Capodistria con una maggioranza dei 2/3 dei membri del consiglio.
Art. 14 a Le riunioni del consiglio vengono convocate di regola ogni due mesi e comunque non meno di 5 volte all’anno.
IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Art. 15 Il consiglio elegge tra i suoi consiglieri, con voto palese o segreto, il presidente il vicepresidente ed il membro aggiunto alla Presidenza del Consiglio con la maggioranza assoluta di voto dei membri del consiglio.
Art. 16 Il mandato del presidente, del vicepresidente e del membro aggiunto alla presidenza ha la durata di 4 (quattro) anni.
Art. 17 Il mandato del presidente, del vicepresidente e del membro aggiunto alla presidenza del consiglio cessa : -con lo scadere del termine di cui all’art.16; -in base a dimissioni inoltrate al consiglio e da questi accettate; -in base a delibera sulla revoca del mandato approvata dal consiglio con la maggioranza assoluta di voto dei membri del consiglio.
Art. 18 Il presidente del consiglio:
-
rappresenta la CAN di Capodistria;
-
è responsabile della legalità del lavoro della CAN di Capodistria;
-
convoca e presiede le riunioni del consiglio;
-
presiede alla presidenza del consiglio e ne convoca le riunioni;
-
firma le decisioni (delibere) approvate dal consiglio;
-
segue e controlla la realizzazione delle decisioni del consiglio;
-
provvede affinché il lavoro del consiglio sia pubblico;
-
cura i rapporti con il servizio professionale e ne segue e controlla l’operato;
-
svolge altri compiti che gli vengono affidati dal consiglio.
Art. 19 Il presidente del consiglio convoca le riunioni del consiglio:
-
di propria iniziativa;
-
in base a delibera della presidenza del consiglio;
-
su richiesta formale sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del consiglio;
-
su proposta dei consiglieri ai seggi specifici della nazionalità al consiglio comunale di Capodistria;
-
su proposta del comitato dei garanti.
Art. 20 I consiglieri ai seggi specifici della nazionalità al consiglio comunale vengono obbligatoriamente invitati a presenziare alle riunioni del consiglio.Altri membri esterni possono essere invitati a presenziare ai lavori qualora il consiglio ne rilevi l’opportunità in riferimento a problematiche di interesse specifico.
Art. 21 Il vicepresidente del consiglio:
-
collabora con il presidente e lo aiuta nell’adempimento dei suoi compiti
-
sostituisce il presidente quando questi è impossibilitato a svolgere la sua funzione
-
svolge altri compiti che gli vengono affidati dal presidente o dal consiglio.
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Art. 22 La presidenza del consiglio è composta dal presidente, dal vicepresidente e dal membro aggiunto alla presidenza del consiglio.
Art. 23 La presidenza del Consiglio svolge i seguenti compiti e funzioni:
-
propone l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio e ne stabilisce la data;
-
esamina e propone le delibere inerenti i punti all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio della CAN;
-
nomina i rappresentanti della CAN in quelle istituzioni, enti, aziende o altre organizzazioni che non sono di competenza del Consiglio;
-
stabilisce l’utilizzo dei mezzi finanziari non finalizzati ed inclusi nel bilancio della CAN relativi alle spese materiali;
-
nomina i firmatari degli ordini di pagamento della CAN;
-
nomina la Commissione per l’ inventario della CAN;
-
segue la realizzazione dei programmi, delle attività, delle iniziative e degli interventi approvati dal Consiglio assicurandone, per quanto di sua competenza, la regolare e corretta esecuzione;
-
cura le relazioni ed i contatti con le altre CAN, con le Comunità degli Italiani, con l’ Unione Italiana, con le altre Istituzioni, enti e organizzazioni della Comunità Nazionale Italiana, con gli organi comunali, governativi, e con le altre Istituzioni con le quali la CAN intende sviluppare rapporti di collaborazione;
-
tratta e delibera su tutte le altre questioni di competenza della CAN di Capodistria, che non sono di specifica competenza del suo Consiglio.
La Presidenza segue e cura l’ operato dei rappresentanti della CAN e, più in generale, della Comunità Nazionale Italiana:
-
nei vari organismi (Commissioni, Comitati, Consigli, ecc.) a livello comunale, delle Comunità locali, ecc.;
-
negli Enti pubblici e nelle Istituzioni;
-
negli organismi di gestione delle imprese costituite dalla CAN.
La Presidenza della CAN è tenuta ad informare regolarmente della propria attività il Consiglio che può richiedere la verifica e la messa in votazione delle decisioni accolte dalla Presidenza.La Presidenza si riunisce di regola due volte al mese.Le riunioni della Presidenza vengono verbalizzate ed i relativi verbali sono a disposizione dei membri del Consiglio.
Art. 24 La presidenza del consiglio approva le proprie delibere all’unanimità.
Art. 25 Qualora la presidenza del consiglio non si trovi unanime sulle decisioni da approvare, spetta al consiglio deliberare in merito.
IL COMITATO DEI GARANTI
Art. 26 Il comitato dei garanti è composto da tre membri esterni al consiglio. Il comitato dei garanti esercita le seguenti competenze:
-
controlla che l’impiego dei mezzi finanziari sia conforme ai piani finanziari approvati;
-
esercita il controllo sull’amministrazione patrimoniale;
-
esercita il controllo della completa applicazione del presente statuto, del regolamento di procedura e delle altre decisioni accolte dal consiglio della CAN di Capodistria;
-
accoglie le istanze in casi di ricorsi e petizioni, formula proposte e le sottopone all’approvazione del consiglio della CAN di Capodistria.
Art. 27 Il presidente che guida e coordina il lavoro del comitato dei garanti , viene eletto dal consiglio a maggioranza assoluta.
Art. 28 Il comitato può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o per motivi di reale necessità la convocazione del consiglio della CAN di Capodistria. Il presidente del consiglio è tenuto a convocare il consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui gli è stato trasmesso sollecito scritto da parte del comitato.
III. COLLEGAMENTO DELLA CAN DI CAPODISTRIA ALLA CAN COSTIERA
Art. 29 La CAN di Capodistria, insieme alle CAN di Isola e Pirano, costituiscono la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana nella Repubblica di Slovenia, in base alle disposizioni della legge sulle Comunità autogestite delle nazionalità che derivano dal presente statuto.
Art. 30 Il consiglio della CAN di Capodistria nomina nel consiglio della CAN costiera 3 (tre) consiglieri che hanno un mandato di 4 (quattro) anni.
Art. 31 Il consiglio della CAN di Capodistria delibera sulla nomina e sulla revoca dei consiglieri nella CAN COSTIERA con la maggioranza assoluta dei voti dei membri del consiglio della CAN di Capodistria.
Art. 32 Il consiglio della CAN di Capodistria dà il consenso allo statuto della CAN COSTIERA con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri del consiglio della CAN di Capodistria.
IV. INFORMAZIONE ED EDITORIA
Art. 33 Ai fini della realizzazione degli interessi particolari della Comunità Nazionale Italiana, per la divulgazione e la promozione delle attività della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana pubblica il periodico informativo denominato “Foglio d’informazione” del quale è editore.
Art.34 “Il foglio d’informazione” ha un redattore responsabile che viene nominato e revocato dal Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria.
Art.35 Il redattore responsabile risponde della realizzazione dell’indirizzo programmatico e della pubblicazione di tutte le informazioni.
Art.36 Il redattore responsabile deve conoscere attivamente la lingua italiana e deve essere professionalmente abilitato.
Art.37 Il redattore responsabile del “Foglio d’informazione” svolge anche la funzione di redazione.
Art. 38 I punti caratterizzanti dell’indirizzo programmatico del “Foglio d’informazione” sono:
-
divulgazione delle informazioni relative al lavoro della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria
-
promozione e divulgazione delle problematiche di interesse specifico della Comunità Nazionale Italiana, diritti particolari, bilinguismo ecc.
-
divulgazione e promozione delle attività culturali e delle manifestazioni organizzate dalla Comunità Nazionale Italiana nell’ambito del proprio programma culturale
-
collegamento della Comunità Nazionale Italiana con le altre componenti minoritarie presenti storicamente sul territorio e con la Nazione madre
-
collaborazione con enti ed istituti che operano nel campo di interesse comune
-
collaborazione transfrontaliera.
V. IL SERVIZIO PROFESSIONALE
Art. 39 La Comunità ha un proprio servizio professionale che svolge i lavori professionali, amministrativi e finanziari per la CAN di Capodistria .Il segretario organizzativo è il responsabile del corretto funzionamento del Servizio professionale del quale operato risponde al Presidente del Consiglio della CAN, ai sensi della Delibera relativa alla “Sistematizzazione dei posti di lavoro – Compiti e mansioni del Servizio professionale”. Gli impiegati del Servizio professionale, ai sensi della Delibera relativa alla ”Sistematizzazione dei posti di lavoro – Compiti e mansioni del Servizio professionale”, sono tenuti a fornire la massima collaborazione ed impegno per la realizzazione di quanto previsto dal comma precedente e per l’adeguato ed efficiente funzionamento del Servizio professionale stesso, dei suoi compiti e mansioni, nonché di tutti gli organi della CAN.
Art. 40 Il servizio professionale viene finanziato dalle entrate finalizzate della CAN e da altre entrate realizzate dallo stesso.Il servizio professionale, d’intesa con la Presidenza della CAN, dispone ai sensi delle leggi vigenti, dei mezzi di cui al precedente comma che vengono definiti nel piano finanziario della CAN.Su Delibera del Consiglio della CAN, il Servizio professionale può svolgere lavori e servizi anche per altri soggetti della Comunità Nazionale Italiana che si finanziano in armonia con i finanziamenti pubblici, direttamente, o per tramite della CAN
VI. FINANZIAMENTO DELLA CAN DI CAPODISTRIA
Art. 41 I mezzi per le attività della CAN di Capodistria vengono assicurati in conformità alla legge dal bilancio del Comune Città di Capodistria, dai mezzi della comunità d’autonomia locale , dal bilancio della Repubblica di Slovenia e da altre fonti. La CAN di Capodistria può inoltre disporre di altre fonti di finanziamento derivanti dalle leggi della Repubblica di Slovenia, dagli accordi internazionali, dagli accordi di collaborazione con la nazione madre, da proprie attività economiche e da altre fonti.
VII. MODIFICHE DELLO STATUTO
Art. 42 La modifica dello statuto può venire proposta :
-
dal consiglio della CAN di Capodistria
-
dalla presidenza del Consiglio
-
da 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
Art. 43 La proposta di cui all’art. 37 va inoltrata formalmente al consiglio della CAN di Capodistria che delibera in merito con una maggioranza necessaria di 2/3 (due terzi) dei voti dei membri del consiglio.
Art. 44 Qualora il consiglio abbia deliberato favorevolmente sulla proposta di procedere alla modifica dello statuto, nomina una commissione preposta alla stesura della proposta di modifica.
Art. 45 Il consiglio della CAN di Capodistria approva le modifiche allo statuto con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei membri del consiglio.
VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 46 Entro un mese dall’approvazione del presente statuto il consiglio della CAN di Capodistria accoglie il regolamento di procedura.
Art. 47 La CAN di Capodistria, i suoi organismi e le strutture succedono legalmente alla precedente Comunità autogestita della nazionalità italiana del comune di Capodistria e come tali ne ereditano tutti i diritti reali, i beni mobili ed immobili. Art.48 Il presente statuto entra in vigore con l’approvazione da parte del consiglio della Comunità di Capodistria. Lo statuto entra in vigore all’atto dell’approvazione, subentrando a quello precedente, ovvero alla delibera statutaria provvisoria ed alle disposizioni aventi carattere transitorio.
Il Presidente del Consiglio della CAN
Alberto SCHERIANI
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