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Legge sulla CAN

LEGGE SULLE COMUNITÀ AUTOGESTITE DELLE NAZIONALITÀ

(Traduzione) UL – BU R.S. – nr. 65 del 20 ottobre 1994.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Per realizzare i diritti specifici, garantiti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia, per attuare le proprie esigenze e interessi e per la partecipazione organizzata agli affari pubblici, gli appartenenti alle comunità nazionali rispettivamente italiana e magiara, nelle regioni di insediamento storico, istituiscono Comunità autogestite delle nazionalità.

Art. 2

Le Comunità autogestite delle nazionalità sono persone di diritto pubblico.

II. ATTRIBUZIONI DELLE COMUNITÀ AUTOGESTITE DELLE NAZIONALITÀ

Art. 3

Le Comunità autogestite delle nazionalità assolvono i seguenti compiti:

  • in conformità alla Costituzione e alla legge deliberano autonomamente su tutte le questioni di loro competenza,
  • in conformità alla legge danno il consenso in questioni relative alla tutela dei diritti speciali delle comunità nazionali su cui deliberano assieme agli organi delle comunità d’autogestione locali,
  • trattano ed esaminano le questioni relative alla situazione delle comunità nazionali, adottano posizioni e avanzano proposte ed iniziative agli organi competenti,
  • promuovono e organizzano attività che contribuiscono a conservare l’identità nazionale degli appartenenti alle comunità nazionali rispettivamente italiana e magiara.

Art. 4

Le Comunità autogestite delle nazionalità assolvono le attribuzioni di cui al precedente comma nei seguenti modi :

  • promuovono e organizzano attività culturali, quelle nel campo della ricerca e dell’ informazione nonché attività editoriali ed economiche per lo sviluppo delle comunità nazionali,
  • istituiscono organizzazioni ed enti pubblici,
  • seguono e promuovono lo sviluppo dell’educazione e dell’ istruzione per gli appartenenti alle comunità nazionali ed in conformità alla legge partecipano alla programmazione e organizzazione delle attività educative ed istruttive nonché alla preparazione dei programmi educativi ed istruttivi,
  • sviluppano contatti con la nazione madre, con gli appartenenti alle comunità nazionali negli altri stati e con le organizzazioni internazionali,
  • in conformità alla legge assolvono attribuzioni di competenza dello Stato,
  • assolvono altre attribuzioni in conformità allo Statuto.

Art. 5

Le Comunità autogestite delle nazionalità collaborano con i rappresentanti delle comunità nazionali, eletti agli organi delle comunità locali d’autogestione e alla Camera di Stato, con gli organi delle comunità locali d’autogestione e con gli organi statali.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 6

Gli appartenenti alle comunità nazionali rispettivamente italiana e magiara che vivono in modo autoctono nelle zone nazionalmente miste istituiscono comunità autogestite comuni delle nazionalità.

Art. 7

L’organo supremo della comunità autogestita comunale della nazionalità è il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità che viene eletto dagli appartenenti alla comunità nazionale con voto diretto.

Art. 8

Il diritto di voto e di essere eletti membri del consiglio della Comunità autogestita comunale della nazionalità spetta agli appartenenti alla comunità nazionale che hanno il diritto di voto e risultano iscritti nei registri elettorali particolari dei cittadini di un dato comune, appartenenti alle comunità nazionali.
Le elezioni al Consiglio della Comunità autogestita comunale della nazionalità si effettuano di regola contemporaneamente alle elezioni agli organi delle comunità locali d’autogestione. A tale fine si applicano con il criterio di opportunità le disposizioni della legge sulle elezioni locali.

Art. 9

Le Comunità autogestite comunali delle nazionalità si collegano rispettivamente nella Comunità autogestita della nazionalità italiana e nella Comunità autogestita della nazionalità magiara nella Repubblica di Slovenia.
L’organo supremo della Comunità autogestita della nazionalità è il Consiglio della comnità autogestita della nazionalità.

Art. 10

Il Consiglio della comunità autogestita della nazionalità nell’ambito delle sue competenze :

  • approva lo Statuto ed altri atti della Comunità autogestita della nazionalità,
  • approva il piano finanziario ed il rendiconto finale,
  • in conformità allo Statuto elegge gli organismi di lavoro e nomina i funzionari della Comunità autogestita della nazionalità,
  • assolve altre attribuzioni in conformità allo Statuto.

Art. 11

Con lo Stattuto della Comunità autogestita della nazionalità si determinano più dettagliatamente le attribuzioni e le competenze della stessa, l’organizzazione, il modo in cui si delibera, il modo e le forme di rappresentanza della Comunità autogestita della nazionalità nella Repubblica di Slovenia e il modo in cui si effettuano le elezioni agli organi della Comunità autogestita della nazionalità.
Con lo Statuto si determinano pure il modo e le forme di collaborazione, associazioni, unioni ed altre forme di attività che sono istituite dagli appartenenti alle comunità nazionali per attuare i propri diritti speciali.

IV. RAPPORTO CON GLI ORGANI DELLE COMUNITÀ LOCALI D’AUTOGESTIONE

Art.12

Le Comunità autogestite delle nazionalità avanzano alle comunità locali d’autogestione, proposte, iniziative e pareri sulle questioni relative alla situazione delle comunità nazionali e alla conservazione dlle caratteristiche di zone nazionalmente miste.
Gli organi delle comunità locali d’autogestione devono esaminare le iniziative di cui al precedente comma e prendere posizione in merito ad esse.

Art. 13

Prima di decidere sul consenso nelle questioni relative ai diritti specifici degli appartenenti alle comunità nazionali, i rappresentanti della comunità nazionale, eletti ai consigli delle comunità locali d’autogestione, devono acquisire il consenso delle Comunità autogestite delle nazionalità.

Art. 14

Le comunità locali d’autogestione devono assicurare alla Comunità autogestita della nazionalità i locali urgentemente necessari e altre possibilità materiali per il lavoro.

V. RAPPORTO CON GLI ORGANI STATALI

Art. 15

Le Comunità autogestite delle nazionalità avanzano alla Camera di Stato, al governo e agli altri organi statatli, proposte, iniziative e pareri su tutte le questioni in materia che rientra nella loro competenza.
Quando gli organi statali deliberano sulle questioni relative alla situazione degli appartenenti alle comunità nazionali devono anticipatamente acquisire il parere delle Comunità autogestite delle nazionalità.

VI. CONTATTI CON LA NAZIONE MADRE E CON LE COMUNITÀ NAZIONALI IN ALTRI STATI

Art. 16

Le Comunità autogestite delle nazionalità collaborano con le due nazioni madre e con i loro Stati, con gli appartenenti alle comunità nazionali in altri stati e con le organizzazioni internazionali.

Art. 17

Alla preparazione di accordi interstatali relativi alla situazione delle comunità nazionali e alla tutela dei loro diritti partecipano anche i rappresentanti delle Comunità autogestite delle nazionalità.

VII. FINANZIAMENTO

Art.18

I mezzi per le attività delle Comunità autogestite comunali delle nazionalità, vengono assicurati dal bilancio del comune, i mezzi per le attività delle Comunità autogestite delle nazionalità rispettivamente italiana e magiara nella Repubblica di Slovenia, invece dal bilancio della Repubblica di Slovenia.
I mezzi per le attività delle organizzazioni e degli enti pubblici che operano per colmare le esigenze delle comunità nazionali nonchè per il finanziamento delle attività di cui all’art.16 vengono assicurati in conformità alla legge dai mezzi delle comunità locali d’autogestione, dal bilancio della Repubblica di Slovenia e da altre fonti.

VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONE FINALE

Art. 19

La delibera sull’indizione delle prime elezioni nel consiglio della Comunità autogestita comunale della nazionalità e la delibera sul numero dei membri del consiglio vengono adottate dalle Comunità autogestite comunali delle nazionalità italiana e magiara finora esistenti per le zone dei comuni finora esistenti.

Art. 20

Le Comunità autogestite delle nazionalità si organizzano e adeguano il proprio funzionamento alle disposizioni della presente legge al massimo entro sei mesi delle prime elezioni agli organi delle comunità locali d’autogestione.

Art. 21

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale »Uradni List Republike Slovenije«.

Nro.009-01/13-6/3
Lubiana, addì 5 ottobre 1994 Il Presidente della Camera di Stato
della Repubblica di Slovenia
Jožef Školč

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